Prot. AOODRVE 5039 Venezia, 21 aprile 2015 Il DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.; VISTO il Decreto Legislativo del 27 novembre 2009, n. 150 e s. m. e i., emanato in attuazione della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 e in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto Decreto Legislativo; CONSIDERATO che, in particolare, l’art. 69 del D.L.gs. n. 150/2009 ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 55 e seg. del D.L.gs. n.165/2001, prevedendo nuove modalità procedurali nonché nuove ipotesi di responsabilità disciplinare e relative sanzioni nei confronti del personale appartenente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L.gs. n. 165/2001; PRESO ATTO che, per effetto delle predette modifiche, le sanzioni del rimprovero verbale e le altre sanzioni di minore gravità (inferiori o uguali alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per 10 giorni) rientrano nella competenza del Responsabile della Struttura organizzativa se costui riveste la qualifica dirigenziale, mentre l’Ufficio per i procedimenti disciplinari assume la competenza per tutte le sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni) e per tutte le sanzioni di minore gravità quando il Responsabile della struttura non possiede la qualifica dirigenziale; VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dagli artt. 68 e 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, recanti norme imperative in materia disciplinare, e in particolare l’art. 55 bis, comma 4, il quale stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l’addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l’atto conclusivo del procedimento (la sanzione); VISTO il D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 300, e s. m. e i.; VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16.05.2008, convertito con modifiche dalla Legge n. 121 del 14.07.2008, con il quale le risorse strumentali e finanziarie e le funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca sono state trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014; VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR Veneto), in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98; CONSIDERATO che, a decorrere dal 21 aprile 2015, giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del sopraccitato D.M. n. 925/2014, sono cessati tutti gli incarichi dirigenziali non generali conferiti ai Dirigenti di seconda fascia in servizio presso l’USR Veneto sulla base della riorganizzazione prevista anteriormente dal D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 e dal D.M. del 29.12.2009 e hanno assunto efficacia i nuovi seguenti incarichi dirigenziali triennali, conferiti ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.: nuovi Uffici amministrativi previsti dal Decreto Ministeriale prot. 925 del 18 dicembre 2014 Nome del Dirigente titolare Ufficio I (Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici. Competenze dell’ex Ufficio territoriale per la provincia di Venezia). dottor Domenico Martino Ufficio II (Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato) dott.ssa Francesca Sabella Ufficio III (Personale della scuola) dott.ssa Rita Marcomini Ufficio IV (Ufficio territoriale per le province di Belluno) dott.ssa Michela Possamai Ufficio V (Ufficio territoriale per le province di Padova e di Rovigo) dottor Andrea Bergamo Ufficio VI (Ufficio territoriale per la provincia di Treviso) Dott.ssa Barbara Sardella Ufficio VII (Ufficio territoriale per la provincia di Verona) dottor Stefano Quaglia Ufficio VIII (Ufficio territoriale per la provincia di Vicenza) dottor Giorgio Corà CONSIDERATO che l’USR Veneto assume competenze in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: comparto del personale scolastico (personale docente, educativo ed ATA), comparto personale non dirigente dei ministeri, area V della dirigenza scolastica e area I della dirigenza dei ministeri; CONSIDERATO che, per effetto del D.M. prot. n. 925 del 18 dicembre 2014 è stato modificato il riparto di competenze in materia disciplinare tra l’ex Ufficio I e gli ex Uffici VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, che la circolare del Direttore Generale pro tempore, prot. n. 15956/a3a del 24.11.2010, aveva delineato in coerenza con la precedente organizzazione di cui al D.M. 29.12.2009; RITENUTO necessario ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari e dell’adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare, rideterminare analiticamente le competenze e i ruoli che assumono, rispettivamente, la Direzione generale e gli Uffici amministrativi nel nuovo quadro delle competenze assegnate a nuovi Uffici I, V, VI, VII e VIII; VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente: - per il personale docente ed educativo (comparto scuola), nell’art. 91 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007 (Capo IX – Norme disciplinari - Sezione I - Personale docente), il quale fa rinvio alle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo 16.04.1994, n. 297 (artt. 492, 493, 494, 495, 496, 497,498, 499, 500, 501); - per il personale ATA (comparto scuola), nell’art. 95 del C.C.N.L. relativo al Personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 (Capo IX – Norme disciplinari - Sezione II - Personale ATA); - per il personale non dirigente del comparto ministeri, nell’art. 13 del C.C.N.L. 12.06.2003 (con modifiche apportate dal C.C.N.L. del 14.09.2007; - per il Personale dell’area V della Dirigenza scolastica, nell’art. 16 del C.C.N.L dell’Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15 luglio 2010; - per il Personale dirigenziale dell’area I, dall’art. 9 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell’Area I sottoscritto il 12.02.2010 (Capo II – Norme disciplinari e responsabilità disciplinare); VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14; VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; RILEVATA la particolare importanza e complessità delle suddette procedure, soprattutto in relazione ai termini di decadenza dell’azione disciplinare e delle relative conseguenze sanzionatorie; DECRETA Art. 1 1.1 Ai sensi dell’art. 55 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dall’art. 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, i “Dirigenti Responsabili delle Strutture” operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono i seguenti: tipologie di personale e sede di servizio Dirigente responsabile della Struttura Per il Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza; Dirigente Scolastico Titolare o Reggente della scuola di servizio, assistito da un segretario verbalizzante. Per i Dirigenti scolastici in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Veneto; Dirigente generale dell’USR Veneto, assistito da un segretario verbalizzante. Per il Personale non dirigente del comparto ministeri in servizio negli Uffici dell’USR per il Veneto; Dirigente Titolare o Reggente del rispettivo Ufficio Ambito Territoriale, assistito da un segretario verbalizzante. Per i Dirigenti dell’Area I Dirigente generale dell’USR Veneto, assistito da un segretario verbalizzante. 1.2 I Dirigenti responsabili delle “Strutture” di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi. 1.3 I medesimi Dirigenti responsabili delle “Strutture”, non oltre venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, contestano l’addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 1 del predetto art. 55 bis. 1.4 I Dirigenti responsabili delle “Strutture”, qualora la sanzione da applicare sia più grave della sospensione fino a 10 giorni, trasmettono gli atti entro 5 giorni dalla notizia del fatto all’U.P.D. competente (individuato ai sensi del seguente art. 2.1), dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato, ai sensi dell’art.55 bis comma 3 del citato D.L.vo 165/2001. Nello stesso modo provvedono anche per i fatti punibili con sanzioni di minore gravità quando non rivestano la qualifica dirigenziale. Art. 2 2.1 Ai sensi dell’art. 55 bis, 4 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dall’art. 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono i seguenti: Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) componenti effettivi componenti supplenti Sede Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Belluno o di Padova o di Venezia; Dirigente dr. Domenico Martino Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri Dirigente dr.ssa Barbara Sardella Funzionario dr. Alessandro Mari Funzionario dr. Stefano Favaro Funzionario dr. Luca Morabito; Funzionario dr. Massimiliano Salvador DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio, S. Croce 1299, VENEZIA Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo; Dirigente dr. Andrea Bergamo Funzionario Cristiana Soppelsa Dirigente dr.ssa Barbara Sardella Funzionario dr. Pietro Sarrubbo Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri ROVIGO Via Don Minzoni, 15 Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Treviso; Dirigente drssa Barbara Sardella Funzionario dr.ssa Roberta Scanu Dirigente Domenico Martino Funzionario dr. Stefano Rozza Funzionario dr. Luca Morabito TREVISO Via Cal di Breda, 116 Edificio 4 Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Verona; Dirigente dr. Stefano Quaglia Funzionario dr.ssa Maria Donata Padovani. Dirigente dr.ssa Barbara Sardella Funzionario dr. Dario Lo Guarro VERONA V.le Caduti del Lavoro, 3 Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza; Dirigente dr. Giorgio Corà Funzionario dr.ssa Antonietta Patron Dirigente dr.ssa Barbara Sardella Funzionario sig.ra Anna Giambersio Funzionario dr. Alessandro Mari VICENZA Via Borgo Scroffa, 2 Personale dell’area V della Dirigenza scolastica in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Veneto; Dirigente generale dr.ssa Daniela Beltrame Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri Vice direttore generale dr. Domenico Martino Funzionario dr. Stefano Favaro Funzionario dr. Alessandro Mari Funzionario dr. Luca Morabito DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio, S. Croce 1299, VENEZIA Personale non dirigente comparto ministeri in servizio presso gli Uffici dell’USR per il Veneto; Dirigente generale dr.ssa Daniela Beltrame Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri Dirigente dr.ssa Barbara Sardella Funzionario dr. Alessandro Mari Funzionario dr. Stefano Favaro Funzionario dr. Luca Morabito DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio, S. Croce 1299, VENEZIA 2.2 Gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) di cui al comma 1, entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti dai quali emergano, in termini circostanziati e documentati, comportamenti punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, contestano l’addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 4 del medesimo art. 55 bis. Art. 3 3.1 Quando ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata nei confronti del personale docente, educativo e ATA, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico, che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell’USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 40 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD. 3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata quando il dipendente è rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9 del C.C.N.L del 29.11.2007. Il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell’USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall’adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell’intero trattamento economico spettante, fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi. 3.3 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale dell’USR ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l’istruzione. 3.4 Nei casi previsti dall’art. 9 della Legge n. 19/1990, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio non può durare oltre il termine di cinque anni. 3.5 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio può essere adottata anche dal Dirigente scolastico nei confronti del personale docente, educativo, ATA, qualora il Dipendente venga colpito da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale. 3.6 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore generale dell’USR. Art. 4 – Norma transitoria 4.1 Tutti i procedimenti in corso, avviati prima del 21 aprile 2015, seguiranno l’iter procedurale ai sensi della nota di questa Direzione Generale prot. n. 15956 del 24 novembre 2010. IL DIRETTORE GENERALE f.to Daniela Beltrame Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it - Tel. 041/2723111; e-mail: direzione-veneto@istruzione.it 1